IL PRETORE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza.
   Ritiene il  pretore  di  dover  sollevare  d'ufficio  questione  di
 costituzionalita' dell'art 2, commi 1 e 5 della legge n. 146/1990 per
 contrasto con l'art. 24 della Costituzione.  Rilevanza
   La  questione sollevata riguarda la costituzionalita' dell'art.  2,
 commi 1 e 5 della legge n. 146/1990 (norme sull'esercizio del diritto
 di sciopero nei servizi essenziali e sulla salvaguardia  dei  diritti
 della   persona   costituzionalmente   tutelati.   Istituzione  della
 commissione di garanzia dell'attuazione della legge) nella  parte  in
 cui  non  prevede, nel caso dell'astensione collettiva dall'attivita'
 giudiziaria degli avvocati e dei procuratori, gli strumenti idonei ad
 individuare e assicurare obbligatoriamente le prestazioni nel caso di
 un procedimento penale relativo a un reato prossimo alla prescrizione
 e nel quale vi sia stata costituzione di parte civile.
   Palese e'  la  rilevanza,  essendosi  i  difensori  degli  imputati
 espressi nel senso dell'adesione all'astensione collettiva proclamata
 dall'Unione  delle  camere penali nazionali ed avendo cio' comportato
 la mancata celebrazione del processo a carico degli imputati (come da
 ordinanza dibattimentale cui si rinvia).  Non manifesta infondatezza
   Si  dubita  che  la  norma impugnata sia conforme all'art. 24 della
 Costituzione.
   Gia' nella  sentenza  n.  114  del  1994  la  Corte  costituzionale
 indicava  con  preoccupazione  le gravi conseguenze che all'esercizio
 della  giurisdizione  possono  derivare  dall'astensione   collettiva
 dall'attivita' giudiziaria degli avvocati e procuratori legali.
   La Corte, nel rilevare come non vi fossero motivi per cui dovessero
 rimanere  esenti da regolamentazione forme di proteste collettive che
 compromettano, al pari dello sciopero, il pieno ed ordinato esercizio
 di  funzioni,  come  quella  giurisdizionale,  che  assumono  rilievo
 fondamentale  nell'ordinamento, invitava il legislatore ad introdurre
 una disciplina che colmasse la lacuna.
   A due anni di distanza,  la  Corte  doveva  prendere  atto  che  la
 lamentata  situazione  si  era  deteriorata  a  tal  punto da destare
 allarme per il ripetersi di astensioni  non  regolamentate,  si'  che
 acuto  e'  il disagio e concreto il pregiudizio per l'amministrazione
 della giustizia e, conseguentemente, per i diritti fondamentali della
 persona che in essa trovano tutela.
   Conseguentemente, con sentenza n.  171/1996,  la  Corte  dichiarava
 l'illegittimita'  costituzionale  dell'art 2, commi 1 e 5 della legge
 n. 146/1990, nella parte in cui non prevede, nel caso  di  astensione
 collettiva  dall'attivita'  giudiziaria  degli avvocati e procuratori
 legali, l'obbligo di un congruo preavviso e di un ragionevole  limite
 temporale dell'astensione e non prevede altresi' gli strumenti idonei
 a  individuare  e ad assicurare le prestazioni essenziali, nonche' le
 procedure e le misure conseguenziali nell'ipotesi di inosservanza.
   A parere del remittente, il vulnus di incostituzionalita' deve oggi
 (nel silenzio del legislatore), esplicitamente colpire  la  norma  in
 oggetto  anche sotto il profilo che la stessa non prevede un concreto
 meccanismo per assicurare la necessaria prestazione che possa evitare
 l'incombente esito processuale della prescrizione del reato.
   Tale prescrizione, del resto, nel procedimento in oggetto,  non  e'
 una  mera eventualita' ma un'incombente dato di fatto, se e' vero che
 essa verra' a realizzarsi l'indomani, nel marzo del 1988.
   Solamente la rapidissima celebrazione del processo puo' scongiurare
 tale esito, altrimenti ineludibile.
   La salvaguardia degli spazi di liberta' riservati ai singoli  e  ai
 gruppi,  del  resto,  come  piu'  volte  e'  stato ribadito, non puo'
 compromettere i beni primari della convivenza civile che non  tollera
 paralisi  della  funzione giurisdizionale, fino ad esiti che, come la
 declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, sono un'aperta
 dichiarazione di incapacita' di rendere giustizia.
   Gli spazi di liberta' di cui sopra, comunque, non possono escludere
 o  comprimere  altri  valori  costituzionali  meritevoli  di  tutela,
 attribuiti  ai  soggetti  destinatari, a vario titolo, della funzione
 giurisdizionale.
   Tra tali  soggetti,  va  sicuramente  ricompresa  la  parte  offesa
 civilmente costituitasi nel giudizio penale.
   Essa  ha  un  diritto  (costituzionalmente  protetto: art. 24 della
 Costituzione ad agire in giudizio per la tutela del proprio diritto.
   Tale diritto non puo' essere violato (sotto forma anche del ritardo
 del  suo  riconoscimento) o, comunque, posposto a quello riconosciuto
 ai  singoli  e  ai  gruppi  quale  manifestazione  di  un   conflitto
 collettivo, sociale o politico che sia.